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Statuto PDF E-mail
STATUTO
1. E’ costituita in Siena un’associazione apartitica ed apolitica denominata GASALPA di SIENA.
2. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere e favorire:
  • Il consumo e la diffusione di prodotti locali e nazionali provenienti da aziende che operano nella legalità, nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare e del lavoro, nel rispetto per l’ambiente e degli animali;
  • Il consumo di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
  • Il rapporto dei soci con i piccoli produttori e con i produttori biologici;
  • Il risparmio energetico e l’uso di fonti energetiche alternative;
  • la solidarietà tra i soci.
3. Gli strumenti utilizzati sono:
  • acquisti collettivi di prodotti, prevalentemente locali e biologici;
  • acquisti di prodotti provenienti da cooperative di piccoli produttori e da soggetti che operano nel campo dell’agricoltura sociale;
  • assistenza e informazione ai soci nel campo alimentare e nei settori ad esso collegati, modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per il migliore uso possibile dei prodotti di stagione e brevi corsi di cucina;
  • informazione e orientamento sul risparmio energetico e sull’uso di energie alternative;
  • tecniche per il risparmio energetico domestico;
  • organizzazione di seminari e conferenze sull’ alimentazione e sui prodotti locali;
  • eventuale stampa di un bollettino informativo per i soci;
  • informazione sui  prodotti eco-compatibili e loro tecniche di produzione e di utilizzo;
  • tutte le azioni atte al raggiungimento dello scopo sociale.

4. L'Associazione ha sede in Siena e potrà istituire altrove altre sedi.
5. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.
6. La durata dell'Associazione e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
7. Il patrimonio sociale e' costituito dalle quote sociali annuali, versate dai  soci, che saranno stabilite di anno in anno dal C.D. Per il primo anno la quota sociale e' di €  20,00, faranno parte del patrimonio anche lasciti.

ASSEMBLEA
8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Essa e' ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
9. Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure sull'eventuale organo di stampa  o bollettino informativo dell'associazione con l'obbligo di invio o consegna brevi  manu a tutti i soci in regola con le quote sociali.
10. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega) con le limitazioni previste dalla legge.
11. L'assemblea sarà presieduta dal presidente del C.D., dal vice presidente o da altra persona designata dall'assemblea.
12. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente e in caso di assenza dal vice presidente.

AMMINISTRAZIONE
13. L'associazione è amministrata da un C.D. composto da tre o cinque o sette membri (a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali). Gli amministratori rimarranno in carica per anni tre rinnovabili o sino a dimissioni. L'assemblea ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D.
14. Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri, il presidente il vice presidente e il tesoriere.
15. Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia; esse vengono convocate dal presidente a norma di legge.
16. Il C.D. è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.
17. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la Legge e lo Statuto riservano all'assemblea dei soci. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.
18. Il ruolo di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi, in giudizio e  la firma per l'associazione,  al Presidente.
19. I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso per alla carica sociale ricoperta.
BILANCIO E UTILI
20. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci.
 
SCIOGLIMENTO
21. In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.
VARIE
22. Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'assemblea dei soci.                                           
23. Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferisce al dettato del Codice   Civile.

Siena, febbraio 2007
 
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